
Provincia Autonoma di Bolzano
Dipartimento all'urbanistica, ambiente ed energia
Detrazioni fiscali
Gli incentivi statali sono validi solo fino al 2010. Perciò vi invitiamo pensare ancora in tempo al risanamento del vostro edifi cio, risparmiando soldi ed energia!
Risparmiare soldi ed energia – detrazioni fiscali per spese di risanamento energetico
La legge finanziaria 2009 ripropone una detrazione fiscale fino al 55% per la riqualificazione energetica degli edifici per i prossimi due anni fino al 2010.
L'ultima provvedimento 57634/2009 dell'Agenzia delle Entrate prevede che il modello come riporta il Decreto, "deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e non è necessario qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo di imposta.
Per i lavori terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di pubblicazione del presente provvedimento, i dati richiesti sono trasmessi dall'ENEA all'Agenzia dell'Entrate entro il 30 settembre 2009".
Informazioni sul provvedimento No. 57639/2009
Provvedimento
Modulo
Istruzioni
Per maggiori informazioni: www.agenziaentrate.it
E’ inoltre attivo il nuovo sito Enea per l’invio della documentazione tecnica: http://finanziaria2009.acs.enea.it
1. Disposizioni di legge
- La direttiva 2002/91 introduce in tutti i paesi dell’Unione Europea l’obbligatorietà della certificazione energetica per tutti gli edifici. Sia che questi siano di nuova costruzione che esistenti. Il Certificato Energetico indica in maniera facilmente comprensibile il consumo energetico di un edificio.
- Il Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, N. 34 introduce la certificazione energetica per tutti gli edifici di nuova costruzione (uso abitativo e uffici) e definisce uno standard minimo di isolamento termico (classe C). Chi fa eseguire la certificazione energetica a seguito del risanamento energetico già ottempera alla direttiva europea che tra breve verrà recepita in tutti gli stati membri. Con la legge finanziaria anche i costi sostenuti per la certificazioni possono essere detratti fiscalmente fino al 55%. Il certificato ha una validità di 10 anni.
Attenzione: per ogni risanamento si devono osservare i valori U ai sensi del D.L. 311/06
2. Chi può detrarre le spese di risanamento energetico?
Le persone fisiche, i liberi professionisti, le imprese, le società e i condomini possono beneficiare della detrazione fiscale.
3. Qual è la somma massima che è possibile detrarre?
Possono essere detratti i seguenti importi:
Tipo di intervento: risanamento totale di edifici esistenti art. 1, comma 344
detrazione massima: 100.000,00 €
spesa massima riconosciuta: 181.818,00 €
Tipo di intervento: risanamento del rivestimento esterno degli edifici (mura esterne, tetto, solai, sostituzione finestre) art. 1, comma 345
detrazione massima: 60.000,00 €
spesa massima riconosciuta: 109.091,00 €
Tipo di intervento: installazione di impianti solari art. 1, comma 346
detrazione massima: 60.000,00 €
spesa massima riconosciuta: 109.091,00 €
Tipo di intervento: sostituzione dell’impianto di riscaldamento con impianti di condensazione, pompe di calore o impianti geotermici art. 1, comma 347
detrazione massima: 30.000,00 €
spesa massima riconosciuta: 54.545,00 €
4. Per quanti anni si possono detrarre i costi sostenuti?
Le spese si possono detrarre a partire dal 2009 per un periodo di 5 anni. L’importo totale da detrarre deve essere ripartito in parti uguali. Insieme alla prima detrazione, congiuntamente alla dichiarazione dei redditi, deve essere comunicato per quanti anni si intende beneficiare della detrazione.
5. Quali interventi possono essere detratti?
- Interventi di riqualificazione globale di edifici esistenti, che successivamente non possono superare i valori indicati dalla normativa nazionale (secondo il decreto dell’11 marzo 2008).
- Risanamenti delle strutture opache verticali (mura esterne) e delle strutture opache orizzontali inclinate (solai, tetti ovvero fino agli ultimi piani) di edifici esistenti.
- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda a uso privato e
- per industrie, piscine, impianti sportivi, case di cura, scuole e università (esclusi gli impianti fotovoltaici).
- Sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con impianti di condensazione, impianti di riscaldamento a biomassa (pellet o cippato), pompe di calore ad alto rendiconto oppure impianti geotermici.
- Sostituzione di finestre.
- Spese tecniche: possono anche essere detratte dall’IRPEF/IRES le spese per il rilascio del certificato energetico in caso di interventi di risanamenti totali o parziali ovvero le spese per la compilazione dei moduli tecnici per l’ENEA.
6. L’importo è detraibile con o senza IVA?
Le persone fisiche possono detrarre tramite la dichiarazione dei redditi l’intero importo, IVA inclusa. Imprese e liberi professioni, per cui l’IVA è comunque detraibile, detraggono solo l’imponibile, poiché per loro essa non costituisce alcun costo.
7. Quale documentazione è richiesta?
La seguente documentazione deve essere a disposizione a casa in caso di un eventuale controllo da parte delle autorità finanziarie:
- Asseverazione circa gli interventi tecnici eseguiti firmata da un tecnico (architetto, ingegnere, geometra, perito) iscritto nel rispettivo albo professionale. In caso di sostituzione di finestre e impianti di riscaldamento (sotto i 100 KW) è sufficiente il corrispondente certificato del produttore.
- Sono da conservare anche fatture e attestazioni di bonifici bancari o postali che indichino chiaramente la causale e i dati del beneficiario.
- Attestazione dell’invio telematico della documentazione all’ENEA.
8. Documenti che devono essere inviati all’ENEA a Roma:
- Scheda informativa degli interventi (ALLEGATO E del Decreto Ministeriale del 19.10.2007), firmato da un tecnico iscritto all’albo.
- Per la riqualificazione di edifici esistenti, per cui il calcolo si riferisce all’edificio, è necessaria la Certificazione Energetica rilasciata dall’Agenzia Casa Clima (vedi www.agenziacasaclima.it)
Attenzione: in caso di sostituzione delle finestre di singole unità abitative e per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda è necessario allegare una “nuova“ scheda tecnica dell‘intervento (Allegato F). Per questi due tipi di intervento è attualmente necessario solo questo documento.
9. Entro quanto tempo bisogna inviare la documentazione a Roma?
In caso di riqualificazioni totali o parziali i rispettivi documenti necessari devono essere trasmessi entro 90 giorni dalla fine dei lavori in via telematica tramite la seguente pagina: http://finanziaria2008.acs.enea.it




